Pagare contravvenzioni

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A chi è rivolto

Tutti i cittadini pubblici e privati

Descrizione

Il servizio serve a pagare le contravvenzioni ed il verbale di infrazione viene compilato nel momento in cui viene accertata una violazione da parte del personale del Corpo di Polizia Municipale. La violazione viene contestata sul posto oppure notificata presso l’abitazione o la sede legale.

Come fare

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Gli Agenti di Polizia Municipale, accertata una violazione al Codice della Strada, possono contestarla direttamente al trasgressore o notificare il verbale di accertamento entro 90 giorni, a mezzo raccomandata o tramite i messi notificatori.

La persona che riceve un verbale di accertamento, deve pagare la sanzione amministrativa (la multa) entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notifica.

La Legge di conversione del “Decreto del Fare”, in vigore dal 21 agosto 2013, ha previsto la riduzione del 30% sulla sanzione pecuniaria minima, (Per esempio la “multa” per divieto di sosta attualmente prevede un importo minimo di euro 42,00 che diventa di euro 29,40 con la riduzione). 

Per beneficiare della riduzione, il pagamento deve avvenire entro cinque giorni dalla notifica/contestazione del verbale e non riguarda le spese di notificazione, che devono essere pagate per intero.

Per beneficiare della riduzione, il pagamento può avvenire anche entro cinque giorni dalla data di ricevimento del preavviso di sosta o della lettera di preavviso dello street control.

Se il verbale viene pagato dal 6° al 60° giorno dalla notifica/contestazione, non si ha diritto alla riduzione del 30%.  La riduzione del 30% non si applica per le violazioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente e/o la confisca del veicolo.

Se erroneamente la multa viene pagata con la riduzione del 30% dopo 5 giorni dalla notifica, tale pagamento non estingue la sanzione poiché si configura come pagamento parziale.  In questo caso il trasgressore può pagare la differenza tra l’importo versato e quello dovuto (sanzione pecuniaria minima) entro 60 giorni dalla notifica del verbale, evitando così l’emissione della cartella esattoriale.

Se invece il trasgressore non effettua il pagamento entro 60 giorni,  la sanzione raddoppia e viene iscritto al ruolo, maggiorata degli interessi, delle spese postali, delle spese di iscrizione al ruolo e delle spese di procedimento.

Il mancato pagamento della cartella esattoriale dà luogo al recupero forzoso della somma.

Cosa serve

A seguito della notifica di un verbale di violazione al Codice della Strada per il quale non è stato individuato il trasgressore, dev'essere compilato l'apposito stampato allegato al verbale che dovrà essere inoltrato al Comune tramite uno dei canali di comunicazione.

 
IN CASO DI RICORSO

VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Chi ritiene ingiusto un verbale può presentare ricorso a:

  • PREFETTO entro 60 giorni dalla notificazione

  • GIUDICE DI PACE entro 30 giorni dalla notificazione per chi risiede in Italia e 60 giorni per chi risiede all'estero

Ai sensi dell'articolo 203 del D. Lgs 285/92, e successive modificazioni, il ricorrente, nel termine di 60 giorni, qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Prefetto. Il ricorso è presentato a mani o inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ai sensi dell'articolo 204-bis del D.Lgs 285/92, e successive modificazioni, in alternativa al ricorso proponibile al Prefetto, il ricorrente, nel termine di 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. 
Non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta.
Nel ricorso devono essere indicate in modo chiaro le motivazioni.
La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione ( nel caso il ricorso non venga accolto la somma da versare sarà aumentata).
Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione.
Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa.
Avverso l’ordinanza prefettizia di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso al Giudice di Pace, previsto dal Decreto Legislativo 507/1999; va presentato a mani presso la Cancelleria.

VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI 

Il ricorso per le violazioni ai Regolamenti comunali va presentato al Comune di Trinità. Il ricorrente, qualora lo ritenga necessario, può chiedere di essere sentito personalmente in merito alla violazione contestata.
Se il ricorso viene accolto viene emessa un'ordinanza di archiviazione.
Se il ricorso non viene accolto viene emessa un'ordinanza di pagamento che deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di notificazione della stessa.
Avverso l’ordinanza di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace.

Cosa si ottiene

Col verbale riceverai due bollettini:

  1. uno con la somma ridotta del 30 per cento, pagabile entro 5 giorni dalla notifica
  2. il secondo bollettino prevede il pagamento dell'intera sanzione, senza riduzione. È pagabile entro 60 giorni dalla notifica.

Tempi e scadenze

5 giorni di tempo per pagare beneficiando della riduzione

60 giorni di tempo dalla contestazione o notificazione per il pagamento

Quanto costa

Per le modalità di pagamento rivolgersi in Comune, all'ufficio Polizia Municipale. 

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Pagina aggiornata il 08/11/2024

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