Il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ relative alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale (CIN) ai sensi dell'art. 13-ter DL 145/2023, convertito con modificazioni dalla legge 191/2023.
Si precisa che l’ambito oggettivo della disciplina sopracitata è stato definito dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024 prot. 16726/24 (c.d. decreto interoperabilità) e dai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e a cui occorre, pertanto, fare riferimento.
Ricordiamo, in materia, che nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda - Foglio delle inserzioni n.103 del 3 settembre 2024, è stato pubblicato l'Avviso di entrata in funzione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e del portale telematico del Ministero del Turismo per l'assegnazione del CIN.
Dal 2 novembre 2024, 60 giorni dopo la pubblicazione, diventerà quindi ufficialmente operativa la cd. BDSR - Banca dati delle strutture ricettive, come previsto dall'art.13-quater comma 4 del decreto-legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019.
Il CIN va obbligatoriamente richiesto da parte:
• dei titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
• dei locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
• dei locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017.
Come richiedere il CIN
Il CIN (Codice Identificativo Nazionale) è richiedibile attraverso il portale telematico BDSR del Ministero del Turismo, da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell'art. 13-ter del DL 145/2023: effettuando l’accesso tramite identità digitale, i titolari visualizzano i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale, integrano le informazioni mancanti, segnalano eventuali modifiche e ottengono il CIN.
Le funzionalità
I titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche (alberghiere o extra-alberghiere) potranno ottenere il CIN attraverso le seguenti funzionalità messe a disposizione dalla BDSR:
• accesso tramite identità digitale;
• presentazione in via telematica dell'istanza, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al dpr 445/2000, attestante i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e, per i locatori, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 145/2023;
• integrazione dei dati eventualmente mancanti relativi alla propria struttura in conformita' all'allegato B del Decreto del Ministro del Turismo n. 16726 del 06/06/2024;
• comunicazione telematica alla Regione o alla Provincia autonoma di riferimento delle eventuali incongruenze nei dati presenti.
Una volta completato il set informativo richiesto e conclusa con successo la procedura, l'utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.
NB - Si potrà ottenere il CIN, solo nel caso in cui gli immobili sono muniti di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili, del monossido di carbonio e di estintori portatili.
Obblighi e sanzioni
Questo il quadro delle sanzioni applicabili solo dal 60esimo giorno successivo alla pubblicazione in GU dell'Avviso attestante l'entrata in vigore della BDSR (quindi dal 2 novembre 2024):
• la mancata esposizione del CIN comporterà una sanzione che varia da 500 a 5.000 euro;
• per chi affitta senza codice, la multa prevista è compresa tra 800 e 8.000 euro;
• i gestori di strutture che non rispettano i requisiti di sicurezza, come l'installazione di rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio e la presenza di estintori, possono essere sanzionati con una multa che va da 600 a 6.000 euro;
• chi affitta ai turisti più di quattro immobili senza aver prima presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rischia una sanzione tra 2.000 e 10.000 euro.
Informazioni sul CIN
Per informazioni di carattere generale sul CIN – Codice Identificativo Nazionale per le strutture turistico-ricettive e gli immobili in locazione breve o turistica è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:
• Numero dedicato BDSR (attivo fino a venerdì 6 settembre 2024): Tel. 06.170179245
• Contact Center del Ministero del turismo: Tel. 06.164169910
• E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it, urp@ministeroturismo.gov.it