Descrizione
Il Sindaco, con ORDINANZA N.6/2016 DEL12.07.2016, ha istituito l’obbligo per i proprietari dei cani, o di altri animali, e per le persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:
- il divieto di introdurre cani di qualunque razza e taglia, ad eccezione dei cani guida conduttori di non vedenti, all’interno di aree attrezzate a verde, giardini e parchi giochi;
- di condurli al guinzaglio;
- di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere;
- di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni. In caso di prodotto monouso l’utente si dovrà dotare di due confezioni monouso ed in caso di controllo l’utente dovrà essere in possesso di almeno una dotazione per la rimozione delle deiezioni;
- di asportare le deiezioni dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, aree attrezzate a verde quali giardini, aiuole, banchine stradali.
L’ordinanza inoltre sancisce che chiunque detenga un cane, o accetti di occuparsene, è responsabile dei danni
cagionati dall'animale, sia esso custodito, fuggito o smarrito; oltre ciò il
detentore-proprietario è obbligato ad occuparsi della sua salute, della sua riproduzione e del benessere delle eventuali cucciolate.